Art. 22.
(Organi della regione e del sistema delle autonomie locali).

      1. Sono organi della regione: il consiglio regionale, il presidente della regione e la giunta regionale.
      2. Fanno parte del sistema delle autonomie locali: i comuni singoli o associati, le province e la provincia metropolitana di Trieste.
      3. Sono organi del sistema delle autonomie: il consiglio delle autonomie locali, i consigli provinciali, i presidenti delle province e le giunte provinciali; i consigli comunali, i sindaci e le giunte comunali.
      4. Al fine di favorire la concreta partecipazione degli enti locali nella programmazione e nelle funzioni regionali di indirizzo, i princìpi generali per l'elezione degli organi regionali e provinciali, nonché le disposizioni che disciplinano il funzionamento del consiglio regionale e dei consigli provinciali prevedono e incentivano forme di partecipazione diretta e funzioni consultive da parte dei rappresentanti degli enti locali.
      5. In attuazione di quanto previsto al comma 4, il presente Statuto in particolare:

          a) disciplina il funzionamento del consiglio delle autonomie locali quale organo consultivo di raccordo fra la regione e le autonomie locali;

          b) disciplina la partecipazione dei rappresentanti dei comuni nell'ambito dei consigli provinciali;

          c) prevede che il consiglio regionale sia composto da consiglieri provinciali.

 

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